La provincia di Rimini è al centro di una nuova ordinanza regionale, che prevede nuove restrizioni per limitare il contagio da Covid-19.

Nel Riminese sono quindi sospese tutte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende a esclusione delle  attività agricole e di produzione di beni alimentari, alle attività produttive di beni con accertate esigenze di produzione finale e di spedizione di prodotti giacenti in magazzino, a condizione che operino esclusivamente attraverso l’attuazione di idonei protocolli organizzativi e operativi aziendali. Possono inoltre proseguire le attività le aziende di logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione sia connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali. I vettori potranno consegnare a domicilio solo i beni la cui commercializzazione è tutt’ora prevista, sospendendo viceversa la consegna di quegli articoli che oggi sono già esclusi dal commercio al dettaglio a seguito della chiusura dei negozi.

Sono escluse dall’obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la garanzia della continuità delle attività consentite, come idraulici, elettricisti, meccanici, elettrauti, gommisti e quelle strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda la
vendita, sono aperte le attività di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, forni, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, rifornimento dei distributori automatici di sigarette, rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali.

Sono chiuse tutte le strutture ricettive. Sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza, quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore dell’Ordinanza per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in queste strutture abbiano stabilito il proprio domicilio.